Whistleblowing, cosa cambia per le aziende?

In questo articolo analizziamo alcune delle novità legislative in tema di whistleblowing.

A seguito del decreto legislativo n. 24/2023 entrato in vigore dal 30 marzo 2023, le aziende sono tenute ad implementare un sistema interno di segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, tra i quali rientrano anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, che sia capace di garantire la riservatezza del whistleblower.

Tale provvedimento normativo ha dato attuazione alla direttiva europea 2019/1937 e trova applicazione sia nel settore pubblico che in quello privato.

Nello specifico, il whistleblowing richiede che i dipendenti di un’azienda oppure i soggetti terzi devono essere messi in condizione di poter segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti attraverso uno specifico canale che dovrà essere strutturato da parte delle aziende interessate dall’applicazione della normativa.

A quali aziende si applica il whisteblowing

Il whistleblowing trova applicazione dal 15/07/2023 per le aziende con lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che nel corso dell’ultimo anno hanno avuto una media superiore ai 250 dipendenti, mentre per quelle con una media compresa tra i 50 e i 249 dipendenti troverà applicazione dal prossimo 17 dicembre.

Il rispetto del sistema di whisteblowing era peraltro già previsto per le aziende munite del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 231/2001 e per le aziende operanti in specifici settori.

Cosa si può segnalare

La norma ha definito anche l’oggetto delle segnalazioni del whistleblower; si tratta di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei relativi Modelli di organizzazione e gestione;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 TFUE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, TFUE;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori precedentemente indicati.

Come sono tutelati i segnalanti

Il decreto legislativo n. 24/2023, oltre a dettare gli aspetti fondamentali e di attuazione del whisteblowing, è volto a garantire la protezione dei soggetti segnalanti, evitando a questi ultimi di subire comportamenti ritorsivi per aver segnalato una delle violazioni sopra indicate.

Tale aspetto rappresenta la vera sfida per le aziende che saranno chiamate all’adozione di specifiche misure di protezione che dovranno garantire ai soggetti segnalanti gli strumenti necessari per evitare qualsiasi forma di ritorsione.

Poiché la corretta applicazione della normativa sopra indicata richiede alle aziende il compimento di passaggi specifici e complessi, lo Studio Galletti è a Vostra disposizione per affiancarvi nella realizzazione di tali passaggi, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di whistleblowing.

Avv. Galletti Stefano
Avv. Galletti Stefano